Dopo l’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/6 che prevedeva l’utilizzo del Registro dei Trattamenti informatico in luogo di quello cartaceo per tutti gli allevatori, sono state comunicate le nuove modalità operative per la registrazione dei trattamenti di medicinali veterinari somministrati alle api (Apis mellifera).
Nel settore apistico, considerata la sua peculiarità, si è resa necessaria l’applicazione di una deroga all’obbligo di registrare i trattamenti esclusivamente in formato elettronico.
Così come avviene dal 2009 in regione Lombardia e come ribadito nel Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R); tutti i trattamenti eseguiti con medicinali veterinari sugli animali dovranno ancora essere registrati su un documento cartaceo a pagine prenumerate e vidimato dal servizio veterinario locale territorialmente competente che ha rilasciato il codice aziendale.
A seconda della tipologia di allevamento (ordinario o familiare) il registro dovrà essere vidimato oppure no:
In tutti e due i casi, le registrazioni devono essere fatte entro 48 ore dal trattamento e i documenti di acquisto (fattura/scontrini/ddt) conservati per almeno 5 anni.
Allevamento familiare
- REGISTRO DEI TRATTAMENTI NON VIDIMATO (ai sensi dell’art. 108 del Regolamento (UE) 2019/6) o altro documento nl quale riportare le stesse informazioni.
- Conservazione della documentazione di acquisto dei farmaci (fatture, ddt, ricevute, scontrini, ecc) per almeno 5 anni
Allevamento ordinario
- REGISTRO DEI TRATTAMENTI VIDIMATO (ai sensi dell’art. 108 del Regolamento (UE) 2019/6)
- Conservazione della documentazione di acquisto dei farmaci (fatture, ddt, ricevute, scontrini, ecc) per almeno 5 anni
I tecnici restano a disposizione per eventuali chiarimenti